Regolamento Provinciale Fauna Selvatica

Avifauna (allevamento e detenzione)

L’Ufficio Caccia e Pesca rilascia le autorizzazioni per l’allevamento di fauna selvatica a scopo amatoriale-ornamentale, alimentare e ripopolamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 della L.R. n. 56/1986, dell’art. 5 della L.R n. 6/2008 e relativo Regolamento Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 04.04.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 30.11.2009, reso esecutivo a termini di legge. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell’utente, di relativo modulo di richiesta, munito di 2 marche da bollo da € 14,62 (una inserita direttamente alla richiesta, e l’altra consegnata unitamente alla stessa che verrà poi allegata successivamente all’autorizzazione). La domanda di allevamento, dovrà essere poi accompagnata da documentazione attestante la legittima provenienza dei soggetti faunistici che si intendono riprodurre (note cessioni, fattura o nota consegna, visto doganale, atto notorio).

Al rilascio delll’atto autorizzativo, verrà consegnato al neo-allevatore un registro di carico e scarico, un bollettario per le eventuali cessioni a terzi dei soggetti allevati e copia del Regolamento Provinciale.
Successivamente al ricevimento dell’autorizzazione, appena intenda iniziare l’attività per la quale è stato autorizzato, l’allevatore dovrà dare comunicazione (anche tramite le vie brevi), all’Ufficio Caccia e Pesca, che provvederà ad avvisare il comando di Vigilanza Ittico Venatoria Provinciale per effettuare poi il conseguente sopralluogo, andando ad attestare il mantenimento dei soggetti in strutture adeguate e le buone condizioni igenico-sanitarie degli ambienti di stabulazione.

Conseguentemente alle nascite, l’allevatore avrà cura di contrassegnare gli animali allevati nei seguenti modi a seconda delle tipologie:

▪ sugli ungulati e i mammiferi in genere, si adopera il marchio auricolare o microchip, da applicarsi entro i 30 giorni successivi alla nascita;

▪ per gli uccelli è possibile usufruire unicamente di anelli inamovibili chiusi, da richiedersi in via presuntiva alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, e da applicare ai nuovi nati entro 10 giorni dalla nascita. Si precisa inoltre che tali anelli possono essere acquistati dall’allevatore anche tramite la Federazione Ornitologica Italiana (FOI).

▪ Solamente per la sostituzione a causa deterioramento o smarrimento di anelli aperti c. d. a “spacco” già rilasciati, la Provincia provvede alla fornitura di nuovi anelli.

Qualora gli allevatori e i detentori intendano cedere temporaneamente a terzi uno o più esemplari provenienti unicamente da attività di allevamento, è sufficiente e necessaria una scrittura privata, in doppia copia, tra il cedente e il cessionario indicante gli estremi dell’autorizzazione all’allevamento, per gli allevatori cedenti, gli estremi della bolla di cessione, per i detentori cedenti, l’arco temporale della cessione, la/le specie oggetto di cessione temporanea e il relativo/i numero/i di anello/i. Una copia della scrittura privata di cessione temporanea dovrà essere conservata ed esibita ad ogni controllo, sia dal cedente che dal cessionario. E’ fatto espresso divieto di ogni forma di sub cessione.

Per quanto riguarda l’allevamento di uccelli appartenenti esclusivamente agli ordini dei galliformi e degli anatidi, non è previsto l’obbligo di inanellamento dei soggetti, ad esclusione di quelli da utilizzare nell’attività venatoria. Per la richiesta dei contrassegni, il detentore che volesse fare uso nella caccia di esemplari inseriti in questi ordini, dovrà produrre all’Ufficio Caccia e Pesca la documentazione attestante la legittima provenienza degli animali.