statuto
STATUTO SOCIALE
Titolo I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Articolo 1
É costituita una associazione fra gli allevatori e cultori di uccelli in genere denominata “ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PORDENONESE”.
La associazione ha sede in Provincia di Pordenone, presso l’abitazione del Presidente pro-tempore.
Articolo 2
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 3
L’associazione è indipendente, apolitica, apartitica.
L’assemblea dei soci ha facoltà di deliberare l’adesione ad Enti Ornitologici federativi a carattere nazionale ed internazionale e pertanto aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani, di cui riconosce ed accetta lo statuto.
Articolo 4
Scopo dell’associazione e di riunire gli allevatori e gli amatori di uccelli di cui incoraggia l’allevamento, il miglioramento delle razze e l’ibridazione.
Si prefigge di propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale che espositivo – riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione.
Si interessa, quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologici contribuendo nei limiti del possibile alla scienza ornitologica ed etologica.
Articolo 5
Per meglio raggiungere gli scopi esposti, l’associazione curerà di organizzare possibilmente ogni anno, nei limiti delle possibilità, e nei mesi adatti, un’esposizione di allevamento per “novelli” e per gli uccelli che abbiano sorpassato l’anno di età.
Al fine di cementare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra i soci, l’associazione potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico, sportivo, ricreativo.
Le disposizioni riguardanti le manifestazioni verranno stabilite o fissate in appositi regolamenti.
Titolo II
DEI SOCI
Articolo 6
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a dodici.
Possono essere soci tutti gli allevatori e cultori di uccelli in genere che accettino il presente statuto e si obblighino di osservarlo in ogni sua parte.
La qualità di socio è a tempo indeterminato e garantisce piena partecipazione alla vita associativa.
In particolare , i soci hanno diritto:
-
di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti nelle cariche sociali, con la sola eccezione dei soci che non abbiano raggiunto la maggiore età e dei soci Onorari;
-
di partecipare democraticamente, nei modi regolari dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, alla vita dell’associazione.
La qualità dei soci si perde:
-
per recesso volontario;
-
in caso di morte,
-
nelle ipotesi previste al successivo articolo 10).
La qualità di socio non è trasmissibile.
Articolo 7
Per far parte dell’associazione l’aspirante deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che l’esaminerà alla prima seduta successiva alla presentazione.
Articolo 8
I soci si dividono in tre categorie.
-
Onorari
-
Effettivi o Ordinari
-
Benemeriti o Sostenitori
Articolo 9
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che hanno speciali meriti verso l’associazione e speciali meriti e competenze nel campo ornitologico.
Possono partecipare all’assemblea, prendervi la parola, ma non avranno voto deliberativo.
Sono soci effettivi o ordinari, coloro che, presentando regolare domanda, verranno accettati come tali.
Verseranno la quota d’iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che di anno in anno verranno stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall’assemblea annuale.
Partecipano alle assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.
Godranno dei vantaggi e privilegi di cui agli articoli precedenti.
Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo a soci benemeriti o sostenitori i soci effettivi o ordinari che per speciali benemerenze, per la loro attività, collaborazione, ed iniziative personali, esplicate per il potenziamento dell’associazione, avranno efficacemente contribuito al suo sviluppo.
A tutti i soci delle tre categorie verrà concesso l’ingresso gratuito alle mostre, esposizioni e quante altre manifestazioni dovesse organizzare l’associazione.
Articolo 10
Verranno espulsi dall’associazione i soci che in qualche modo la danneggino moralmente e materialmente e fomentino dissidi e disordini tra i soci.
L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito la difesa dell’interessato, e quindi verrà comunicata all’assemblea dei soci.
Titolo III
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 11
Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all’associazione, dai contributi dei soci e dai proventi vari.
É fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e patrimonio in genere durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo IV
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico e finanziario della gestione.
Il bilancio preventivo deve fornire una prudente stima del”andamento finanziario del successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, corredati da una relazione sull’attività svolta, devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro la fine di marzo di ogni anno.
Copia dei bilanci dovrà essere inviata a tutti i soci almeno una settimana prima dell’assemblea, oppure esposta nella sede dell’associazione.
Titolo IV
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEE
Articolo 13
L’assemblea è sovrana e rappresenta la totalità dei soci.
Le delibere assunte a norma del presente statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l’anno, entro e non oltre il 30 (trenta) marzo, per l’approvazione del bilancio e la eventuale nomina degli organi sociali.
Articolo 14
L’assemblea ordinaria prevede:
-
all’approvazione, previa discussione, del bilancio preventivo e consuntivo;
-
alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio o qualora sia necessario;
-
alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione pe delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
Articolo 15
Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal consiglio direttivo, e per esso dal Presidente, ogni qualvolta ciò sarà necessario.
Potranno anche essere convocate dal Presidente entro quindici giorni dalla richiesta scritta di almeno la metà dei soci.
Articolo 16
La convocazione dell’assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno firmato dal Presidente e da inviarsi ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’ordine del giorno sarà esposto nella sede dell’associazione nel tempo che precede l’assemblea.
Articolo 17
L’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria sarà valida:
-
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali;
-
in seconda convocazione che avrà luogo trascorsa un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti e l’argomento da trattare.
La delibera per lo scioglimento dell’associazione dovrà essere presa con la presenza di almeno due terzi dei soci.
Articolo 18
Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati dall’assemblea.
Normalmente le votazioni si faranno per alzata di mano.
La nomina delle cariche sociali sarà invece obbligatoriamente fatta con scheda segreta, dopo che il presidente avrà nominato tre scrutatori.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il versamento delle quote sociali e regolarmente iscritti nel libro apposito.
In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee con semplice delega scritta soltanto da latri soci che non siano consiglieri.
Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.
Articolo 19
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal consigliere più anziano.
Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni firmato dal Presidente e dal segretario e raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.
Ogni socio ha diritto, a richiesta, di ottenere copia delle delibere assembleari.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 20
Le elezioni triennali si svolgeranno in occasione dell’assemblea ordinaria annuale, la quale provvederà alla nomina di un seggio elettorale composto dal Presidente, dal Segretario e da tre Scrutatori.
Le elezioni si svolgeranno con la massima diligenza da parte del consiglio uscente che ne curerà e garantirà la regolare esecuzione.
La votazione avrà luogo con scheda unica, ma distinguendo il Presidente dagli altri membri.
I voti ricevuti come presidente sono accumulati con quelli avuti con quelli avuti come consigliere agli effetti della nomina a consigliere.
Contemporaneamente si provvederà alla nomina del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 21
L’associazione è governata da un consiglio direttivo composto da sette o nove membri, e cioè un presidente e sei o otto consiglieri nominati con le norme di cui al precedente articolo 20).
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nella sua prima riunione procederà alla nomina di un Vice-Presidente, del Segretario-Cassiere e della determinazione delle singole mansioni, di essi e dei consiglieri.
Articolo 22
Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal presidente almeno una volta l’anno, e ogni qual volta esso lo ritenga necessario, anche su richiesta motivata di tre consiglieri.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, od anche comunicato telefonicamente.
Le riunioni e le conseguenti delibere sono valide con la presenza di metà più uno dei membri che lo compongono.
Articolo 23
Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi o a scheda segreta.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell’associazione.
Fra l’altro spetta al Consiglio:
-
curare l’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
-
amministrare con oculatezza i beni dell’associazione;
-
curare l’organizzazione dell’esposizione e delle manifestazioni in genere;
-
deliberare circa l’amministrazione, la decadenza, la sospensione e l’espulsione dei soci;
-
compiere tutti questi atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati all’assemblea.
PRESIDENTE E SEGRETARIO
Articolo 25
Il presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Gli spetta la firma sociale, convoca il consiglio direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario e l’assemblea dei soci, a nome del consiglio che presiede.
Durante le assemblee ordinarie presenta ai soci la relazione dell’attività svolta durante l’anno.
Egli deve numerare e vidimare tutti i libri e registri sociali prima che siano posti in uso.
Inoltre egli ha facoltà di provvedere agli acquisti deliberati dalle assemblee e dal consiglio, nonché di controllare la riscossione delle quote sociali, ed in genere la tenuta di tutti i libri e registri sociali.
In sua assenza tutte le prerogative del Presidente spettano al Vice-Presidente.
Articolo 26
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assente dei cui poteri ad attribuzioni vine investito.
Articolo 27
Il Segretario-Cassiere provvede al disbrigo della corrispondenza d’ufficio ed alla tenuta del registro protocollo di tale corrispondenza; compila e tiene aggiornato il libro dei soci; il registro relativo al versamento delle quote sociali, il libro inventario beni patrimoniali, il registro distribuzione anelli, il libro verbali delle sedute del consiglio direttivo, il libro verbali delle assemblee.
Il Segretario-Cassiere provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese effettuate su autorizzazione del Presidente o di chi per esso; alla compilazione dei bilanci e della situazione patrimoniale.
Esso è responsabile della cassa di cui depositerà le eccedenze su un libretto di risparmio presso l’Istituto di Credito designato dal Consiglio.
Parte delle funzioni attribuite al Segretario, potranno essere delegate dal consiglio direttivo a norma dell’art. 21 ad uno o diversi membri del consiglio stesso.
REVISORI DEI CONTI
Articolo 28
I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea ordinaria in numero di tre, restando in carica tre anni e possono essere rieletti.
I revisori dei conti provvederanno al controllo dell’amministrazione dell’associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale.
COMITATO DEI PROBIVIRI
Articolo 29
Il comitato dei probiviri si compone di tre membri nominati dall’assemblea.
Possono essere soci o non soci.
I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il collegio dei probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e l’associazione, e tra i soci e i soci per affari inerenti all’associazione; giudicano circa l’eventuale appello del socio espulso contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, e su ogni altra controversia, qualora ne vengano investiti dalle parti; deliberano e giudicano quali arbitri amichevoli e compositori.
I soci e l’associazione sono obbligati a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 30
L disposizioni riguardanti le esposizioni e ogni altra manifestazione verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti.
Articolo 31
Qualunque modifica del presente statuto dovrà essere fatta ed approvata dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti.
Articolo 32
Lo scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dell’art. 17).
Articolo 33
Con la delibera di scioglimento l’assemblea nominerà un comitato di cinque membri che provvederà alla liquidazione del patrimonio sociale con l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 34
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche private riconosciute.





